Certificazione Verde Covid19 c.d. Green Pass in vigore dal 15 ottobre 2021 (Decreto - Legge n. 127/2021)

Certificazione Verde Covid19 c.d. Green Pass in vigore dal 15 ottobre 2021 (Decreto – Legge n. 127/2021)

A far data dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo dello stato di emergenza, salvo successive proroghe) diventerà obbligatorio – al fine di prevenire la diffusione dell’infezione di SARS-COVI-2 – il Certificato Verde COVID-19 (c.d. Green Pass) per accedere a tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.

Tale obbligo è stato esteso anche a quella categoria di lavoratori che per esercitare la propria professione deve accedere alle case private dei cittadini, ovvero in aziende sia pubbliche che private.

Il Datore di Lavoro dovrà nominare con atto formale un responsabile per il controllo del c.d. Green pass, il quale dovrà procedere alla verifica tramite l’applicazione “VerificaC19” del possesso della cerificazione preferibilmente a momento dell’accesso del lavoratore ai luoghi di lavoro. 

In ogni caso, il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento della giornata, anche a campione, sia dal Datore di Lavoro, sia dai soggetti incaricati dal Datore di Lavoro, sia dai Responsabili della Sicurezza nei cantieri, sia dalla Società di somministrazione, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nel caso in cui i lavoratori siano sprovvisti del Green pass o dichiarino di non esserne in possesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e ciò sino alla presentazione della certificazione verde. Si specifica che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, ivi compresi a titolo di esempio: i contributi, le ferie, né altro compenso e/o emolumento, comunque denominato (cfr. art. 3, comma 6 D.L. 127/2021).

Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni, rinnovabili una sola volta.

I lavoratori che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code”.

I soggetti che hanno diritto al Green pass ma ne attendono il rilascio, potranno presentare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e/o private (ivi comprese le farmacie e i laboratori privati).

Si precisa, altresì, che non è possibile per il lavoratore presentare autocertificazioni; gli unici strumenti per accedere ai luoghi di lavoro sono il Green pass ovvero il tampone.

Di fatti, un’alternativa al vaccino, per ottenere il Certificato Verde, è il tampone, da effettuarsi in farmacia a prezzo calmierato, secondo condizioni indicate nel protocollo d’Intesa. In questo caso il Green Pass vale 48 ore se effettuato con tampone rapido antigenico, o prolungato a 72 ore se effettuato con tampone molecolare.

Nel caso di violazione delle predette disposizioni:

* per il lavoratore una sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 1.500,00 (cfr. art. 3, comma 9 D.L. 127/2021) che verrà irrogata dal Prefetto, oltre alle sanzioni eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

*per il datore di Lavoro è prevista una sanzione da euro 400,00 ad euro 1.000,00 nel caso in cui ometta il controllo della certificazione ovvero non abbia definito entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, ovvero non abbia nominato il responsabile per la verifica del possesso del Green pass.

L’utilizzo del Green pass non fa venir meno le regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’utilizzo delle mascherine e sui distanziamenti.

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